PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo della Repubblica italiana, nell'ambito degli accordi concernenti relazioni bilaterali con Paesi dell'America Meridionale in materia di scambi culturali e di istruzione, al fine di rafforzare le relazioni esistenti tra gli Stati interessati e a contribuire alla loro integrazione culturale attraverso una più stretta collaborazione nel settore educativo, promuove la realizzazione di una rete di servizi volta a far interagire tra di loro le strutture responsabili della diffusione del turismo e della cultura.

Art. 2.

      1. Il Governo della Repubblica italiana promuove la costituzione di apposite commissioni bicamerali tecniche, composte in modo paritetico da esperti dei rispettivi Paesi, al fine di esaminare e definire le modalità per l'applicazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito degli accordi bilaterali vigenti in materia di scambi culturali e di istruzione tra la Repubblica italiana e i Paesi dell'America Meridionale. La costituzione di tali commissioni bilaterali è comunque prevista in occasione della conclusione di nuovi accordi.

Art. 3.

      1. Le amministrazioni comunali, provinciali e regionali si rendono disponibili a stabilire relazioni di gemellaggio tra i comuni, le province e le regioni italiane e analoghi enti dei Paesi dell'America Meridionale, al fine di promuovere la storia, la cultura e i prodotti tipici particolarmente noti in Italia e all'estero.

 

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Art. 4.

      1. Le commissioni bilaterali tecniche di cui all'articolo 2 impartiscono le linee guida per gli eventuali gemellaggi tra le amministrazioni italiane e quelle dei Paesi dell'America Meridionale.

Art. 5.

      1. Al fine di promuovere i gemellaggi di cui agli articoli 3 e 4, il Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a censire i musei ed i luoghi di cultura italiana aperti al pubblico per i quali possono essere concluse convenzioni che prevedano, in favore dei cittadini stranieri coinvolti nei gemellaggi, la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei biglietti di ingresso, e istituisce un servizio di mailing attraverso il quale gli enti e i responsabili del patrimonio artistico, dopo apposita registrazione, possono informare e promuovere le loro attività.

Art. 6.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.