1. Il Governo della Repubblica italiana, nell'ambito degli accordi concernenti relazioni bilaterali con Paesi dell'America Meridionale in materia di scambi culturali e di istruzione, al fine di rafforzare le relazioni esistenti tra gli Stati interessati e a contribuire alla loro integrazione culturale attraverso una più stretta collaborazione nel settore educativo, promuove la realizzazione di una rete di servizi volta a far interagire tra di loro le strutture responsabili della diffusione del turismo e della cultura.
1. Il Governo della Repubblica italiana promuove la costituzione di apposite commissioni bicamerali tecniche, composte in modo paritetico da esperti dei rispettivi Paesi, al fine di esaminare e definire le modalità per l'applicazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito degli accordi bilaterali vigenti in materia di scambi culturali e di istruzione tra la Repubblica italiana e i Paesi dell'America Meridionale. La costituzione di tali commissioni bilaterali è comunque prevista in occasione della conclusione di nuovi accordi.
1. Le amministrazioni comunali, provinciali e regionali si rendono disponibili a stabilire relazioni di gemellaggio tra i comuni, le province e le regioni italiane e analoghi enti dei Paesi dell'America Meridionale, al fine di promuovere la storia, la cultura e i prodotti tipici particolarmente noti in Italia e all'estero.
1. Le commissioni bilaterali tecniche di cui all'articolo 2 impartiscono le linee guida per gli eventuali gemellaggi tra le amministrazioni italiane e quelle dei Paesi dell'America Meridionale.
1. Al fine di promuovere i gemellaggi di cui agli articoli 3 e 4, il Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a censire i musei ed i luoghi di cultura italiana aperti al pubblico per i quali possono essere concluse convenzioni che prevedano, in favore dei cittadini stranieri coinvolti nei gemellaggi, la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei biglietti di ingresso, e istituisce un servizio di mailing attraverso il quale gli enti e i responsabili del patrimonio artistico, dopo apposita registrazione, possono informare e promuovere le loro attività.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.